Buona pratica agricola

Applicazione fertilizzanti | Depositi per effluenti | Deposito di letame

Buona pratica agricola - introduzione
Moderna tecnica di spargimento di fertilizzanti che permette di depositare il liquame sotto la coltura, riducendo così le emissioni (Foto: Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico, Paul Steger).

Le norme di buona pratica agricola sono regolate dall’art. 44 della legge provinciale n. 8 del 18 giugno 2002 e dal Capo II del Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21 gennaio 2008.

Applicazione fertilizzanti

La distribuzione dei fertilizzanti è effettuata in funzione del reale fabbisogno della coltura e nei periodi idonei, privilegiando gli effluenti di allevamento.

L’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed il loro utilizzo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità;
  • la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante o ammendante sul terreno;l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
  • il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale;
  • il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol e odori sgradevoli verso strade e centri abitati, comprese le abitazioni isolate;
  • il contenimento del rischio di ruscellamento, lisciviazione e l’effettiva incorporazione degli effluenti di allevamento nel caso di applicazione a terreni senza copertura vegetale.

Le somministrazioni elevate vanno frazionate secondo le regole della buona pratica agricola. È praticabile l'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, solo se viene garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea o colture intercalari o colture di copertura.


Esempi di spargimento di fertilizzanti

Depositi per effluenti di allevamento

Le modalità di stoccaggio sono finalizzate a garantire la protezione dell’ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti di allevamento, rendendoli disponibili all’utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l’utilizzazione.

Per lo stoccaggio dei letami sono realizzate apposite platee impermeabili, munite di idoneo muro perimetrale avente un’altezza minima di un metro con almeno un’apertura per l’accesso dei mezzi meccanici per l’asportazione del materiale; in caso di necessità l’accesso va munito di idoneo sistema di chiusura che impedisca la fuoriuscita di letame.
Le vasche di stoccaggio per i liquami ed il liquiletame sono realizzate a perfetta tenuta. Gli allevamenti con più di due UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, aventi le seguenti capacità minime:

  1. Bovini e suini
    Letame - liquame: platea di stoccaggio per il letame con superficie di 3 m2/UBA e vasca di stoccaggio dei liquami con un volume di 3 m3/UBA;
    Liquiletame: vasca di stoccaggio con volume di 9 m3/UBA;
  2. Ovini, caprini e avicoli
    Letame: per l’allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio; per altri tipi d’allevamento è richiesta una platea di stoccaggioper il letame con una superficie pari a 1 m2/UBA;
    Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 1 m3/UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio di letame è coperta;
  3. Equini
    Letame: platea di stoccaggio per il letame con una superficie di 2 m2/UBA;
    Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 0,5 m3/UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio per il letame è coperta
  4. Nel caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l’anno all’aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

È vietato lo scarico di liquami e di liquiletame di origine zootecnica nella rete fognaria.

Schema di stocaggio dei letami (Fonte: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima)
Schema di stocaggio dei letami (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima)

Esempi di depositi effluenti non idonei

Deposito temporaneo di letame

I depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo, possono essere realizzati solo in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione e nel rispetto di varie condizioni.

  • è ammesso solo letame preventivamente stoccato per almeno 60 giorni su una platea di stoccaggio per il letame;

  • possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo;

  • il letame viene depositato formando mucchi compatti, in modo da ridurre al massimo la superficie di contatto con l'acqua piovana ed il sottosuolo;

  • assenza di possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali e mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi d'acqua di qualsiasi tipo;

  • divieto di realizzazione in corrispondenza di direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve e il terreno non può essere bagnato per natura;

  • mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su qualunque tipo di strada non è ammesso il deflusso di colaticcio;

  • mantenimento di una distanza minima di 25 m dalle case di abitazione non aziendali.


Esempi di depositi temporanei non idonei

Uso e conservazione di prodotti fitosanitari

L'uso e la conservazione di  prodotti fitosanitari deve avvenire in modo corretto per evitare danni all'ambiente e alle acque in particolare.

Lo stoccaggio avviene in locali adibiti alla conservazione di prodotti fitosanitari, non soggetti a pericolo di inondazione, con fondo impermeabile, freschi, protetti dal gelo, a prova di fuoco e aerati. I prodotti con l’indicazione “molto tossici” oppure “nocivi” sono conservati in armadietti o locali dotati di chiusura propria, sui quali è riportata la scritta “Veleno”. Le confezioni già aperte o danneggiate vanno chiuse per evitare la fuoriuscita o lo spargimento di pericolosi vapori.
L’approntamento della miscela nelle sue fasi di riempimento, preparazione e travaso avviene in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul terreno e nelle acque. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di questi prodotti è vietato in prossimità di corsi d’acqua, fossi, pozzi e sorgenti. Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere sparse esclusivamente sul proprio terreno.
Lo spargimento viene effettuato in modo tale da non inquinare acque superficiali.


 

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Ufficio Tutela acque