Problemi di rumore?

Cosa fare e chi contattare in caso di problemi di rumore

In caso di inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare, responsabile è l’ente gestore. L’utente disturbato dal rumore del traffico stradale deve rivolgersi alla società Autostrada del Brennero Spa per il rumore causato dall'autostrada, all’Ufficio aria e rumore della Provincia Autonoma di Bolzano per quello causato dalle strade statali e provinciali ed ai singoli comuni per il rumore provocato dalle strade comunali.

Chiunque voglia può calcolare l’esposizione sonora approssimativa del proprio edificio.
Inserendo alcuni parametri che riguardano le caratteristiche della strada (tipo di strada, manto stradale, tipologia di traffico), la velocità consentita e la distanza della strada rispetto al ricettore, si può calcolare il rumore stradale teorico. Il risultato ovviamente è solo indicativo in quanto non tiene conto di eventuali schermature di altri edifici o di rilievi topografici e della possibile riflessione causata dalla presenza di fabbricati o muri di contenimento sulla carreggiata opposta.

L’Ufficio Aria e rumore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ha realizzato la mappatura acustica delle strade principali della nostra provincia, ovvero quelle su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli/anno utilizzando un modello che considera il traffico, la velocità e la morfologia del terreno.
La mappatura acustica evidenzia i livelli sonori attesi nelle ore diurne e notturne per le abitazioni poste all’interno di una fascia di 250 m dall’asse stradale. L’utente, consultando la mappatura acustica, può verificare se la propria abitazione rientra in una zona in cui il rumore supera i limiti ovvero in una delle zone nelle quali è prevista la realizzazione di interventi di riduzione dell’inquinamento acustico.

Un gruppo di lavoro costituito da tecnici dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, della Ripartizione Infrastrutture e del Servizio Strade, sulla base della mappatura acustica, ha elaborato il Piano di azione per il risanamento acustico e la Lista delle priorità degli interventi. Questi documenti sono consultabili sul sito della ripartizione infrastrutture.

Normativa di riferimento in materia di rumore da traffico veicolare:

  • Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 194: "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, il cui obiettivo è volto ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale"

Coloro che si sentono infastiditi dal rumore ferroviario possono contattare l'Ufficio Aria e Rumore. RFI, l'operatore ferroviario, ha redatto il piano nazionale di risanamento in base al quale vengono attuate le misure di protezione dal rumore. Inoltre a livello locale nel 2003 è stato firmato il primo protocollo d'intesa tra RFI e la Provincia Autonoma di Bolzano per promuovere la costruzione di barriere antirumore in aree particolarmente esposte al rumore ferroviario.

Normativa di riferimento in materia di rumore da traffico ferroviario:

I lavori rumorosi svolti all'aperto sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle 19:00. I lavori in cantiere non devono rispettare i limiti di rumore previsti dalla legge, tuttavia i cantieri devono adeguare le attività rumorose alle norme tecniche di minimizzazione dell’inquinamento acustico.
I comuni, in casi particolari, possono autorizzare le imprese a lavorare in orari diversi (Legge provinciale 05.12.2012, n. 20).
Gli utenti disturbati dal rumore proveniente da cantieri devono rivolgersi al comune competente ed eventualmente richiedere l’intervento degli organi di controllo (polizia, carabinieri, vigili).

Le aziende che svolgono attività industriali, artigianali e commerciali devono rispettare i limiti previsti sia per la zona acustica in cui si trovano, sia presso quelle adiacenti, nelle diverse fasce orarie (notturna dalle ore 22 alle 6 - diurna dalle ore 6 alle 22).
In caso di disturbo da rumore provocato da impianti tecnici o macchinari (p.es. impianti di aspirazione e condizionamento, nastri trasportatori, smerigliatrici, fresatrici etc.) l’utente può rivolgersi al comune o all’Ufficio Aria e rumore; i quali verificano il superamento dei limiti e, ove necessario, prescrivono l’adozione di misure di contenimento del rumore.

Normativa di riferimento:  Legge provinciale 05.12.2012, n. 20: "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

In caso di disturbo l’utente può rivolgersi al comune territorialmente competente. L’Ufficio Aria e rumore ed il comune svolgono anche funzioni di controllo.
Le discoteche e i locali di intrattenimento danzante sono tenute al rispetto dei valori limite delle emissioni degli impianti acustici previsti dalla Legge provinciale 05.12.2012, n. 20. I gestori devono inoltre presentare una relazione redatta da un tecnico competente in acustica che dimostri il rispetto dei limiti di rumore degli impianti acustici, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.04.1999, n. 215.
Qualora l’utilizzo di impianti per la riproduzione sonora presso esercizi pubblici, circoli privati o locali di ritrovo (p.es. centri giovanili) raggiunga livelli tali da causare disturbo al vicinato, il sindaco/la sindaca del Comune interessato può disporre limitazioni temporali alla riproduzione della musica fino a quando non siano stati adottati efficaci interventi di carattere tecnico-organizzativo.

Gli eventi straordinari che si svolgono all’interno di esercizi pubblici o all’aperto, come i concerti live, le manifestazioni sportive o culturali, le feste campestri etc., che prevedono la produzione o riproduzione di musica e che in generale comportano produzione di rumore, devono ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti. In caso di disturbo l’utente può rivolgersi al sindaco/alla sindaca o alle Forze dell’ordine.

Normativa di riferimento: Legge provinciale 05.12.2012, n. 20: "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.12.1997 stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici. Qualora gli elementi strutturali e gli impianti non rispettino i limiti previsti, l’utente può rivolgersi ad un tecnico competente in acustica per dimostrare il superamento dei limiti stessi.

Nel caso di emissioni rumorose sul luogo di lavoro valgono le disposizioni relative alla sicurezza tecnica e sicurezza del lavoro. Il dipendente può rivolgersi al responsabile della sicurezza della propria azienda o all’Ispettorato del lavoro.

Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le controversie che scaturiscono dalle attività e dal comportamento di persone o di animali e che non sono connesse con esigenze produttive, commerciali o professionali non sono regolamentate dalla normativa provinciale sul rumore ma dal codice penale e dal codice civile.
Se non è possibile una conciliazione tra le parti ci si può rivolgere all’amministratore del condominio o agli organi di controllo (polizia, carabinieri).


Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione
Contatto: Ufficio Aria e rumore