Le due procedure per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile

La Legge Provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 distingue, a seconda se la fonte idrica potabile pubblica sia stata utilizzata prima o dopo l’entrata in vigore della legge stessa due procedure differenti per l’istituzione delle aree di tutela dell’acqua potabile.
L'istituzione di aree di tutela per sorgenti già utilizzate prima del 17 luglio 2002 diventa piú veloce permettendo di garantire qualità dell'acqua e tutela del cittadino a cui  viene già fornita.

La procedura semplificata riguarda l'istituzione di Aree di tutela dell'acqua potabile per quelle fonti alimentanti acquedotti potabili pubblici che vengono utilizzate da prima dell'entrata in vigore della L.P 8/2002.

Come previsto nell'allegato F del Decreto del Presidente della Provincia del 24/07/2006, n. 35, il gestore dell'acquedotto presenta all'ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche uno studio idrogeologico semplificato, redatto da un geologo abilitato.

Lo studio definisce l’estensione delle singole zone di rispetto in base alle condizioni idrogeologiche rilevate ed alcune specifiche prescrizioni come ad esempio le profondità massime ammissibili di scavo, lo smaltimento di acque stradali ed il permesso di pascolo. Altre importanti prescrizioni sono predefinite negli allegati C, D ed E.

Sulla base dello studio idrogeologico semplificato l'ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche redige il piano di tutela e istituisce l'area di tutela dell'acqua potabile. La documentazione viene inviata ai Comuni interessati territorialmente, ai gestori degli acquedotti, al Servizio d'igiene e sanità pubblica, alle Ripartizioni  Foreste e Agricoltura e alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio che provvede all'inserimento d'ufficio dell'area nel PUC

I piano di tutela viene pubblicato all'albo dei Comuni interessati territorialmente ed informano i proprietari dei fondi interessati.

L’istituzione delle aree di tutela dell’acqua potabile ha effetto trascorsi sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione al Comune.

La procedura ordinaria riguarda la tutela di nuove fonti potabili per l'approvvigionamento di acquedotti pubblici e viene svolta contestualmente all’istruttoria per la concessione d’acqua.
Il gestore dell’acquedotto presenta domanda di derivazione d’acqua potabile con la documentazione richiesta e lo studio idrogeologico per l’istituzione dell’area di tutela dell’acqua potabile.

Sulla base dello studio idrogeologico, l'ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche redige una proposta di Piano di tutela con la delimitazione dell'area.

La proposta dell’area di tutela dell’acqua potabile viene pubblicata, insieme alla documentazione per la richiesta di concessione di derivazione d’acqua, all’albo dell’ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, alla pagina Ricerca delle aree di tutela e all'albo dei Comuni coinvolti territorialmente. Il gestore dell’acquedotto e tutti gli enti e Uffici provinciali competenti (il Servizio Igiene e sanità pubblica, le Ripartizioni Foreste e Agricoltura e all’associazione degli agricoltori) ricevono la proposta d'istituzione e trasmettono le loro prese di posizione entro i termini previsti dalla legge.
Il Comune inoltre si occupa di informare i proprietari dei fondi interessati.
Entro 20 giorni dalla conclusione della sopra menzionata pubblicazione deve essere effettuato il sopralluogo al quale dovrà intervenire il titolare della domanda e chiunque ne abbia interesse.
Durante il sopralluogo vengono esaminate eventuali prese di posizione. Al termine dell'istruttoria viene rilasciata la concessione ed istituita l'area di tutela dell'acqua potabile che viene inserita d’ufficio nel Piano urbanistico comunale a cura della Ripartizione Natura paesaggio e sviluppo del territorio.


Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche