Applicazione dei fertilizzanti
Le norme di buona pratica agricola sono regolate dall’art. 44 della legge provinciale n. 8 del 18 giugno 2002 e dal Capo II del Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21 gennaio 2008.
L’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed il loro utilizzo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante o ammendante sul terreno;l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale;
- il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol e odori sgradevoli verso strade e centri abitati, comprese le abitazioni isolate;
- il contenimento del rischio di ruscellamento, lisciviazione e l’effettiva incorporazione degli effluenti di allevamento nel caso di applicazione a terreni senza copertura vegetale.
La distribuzione dei fertilizzanti è effettuata in funzione del reale fabbisogno della coltura e nei periodi idonei, privilegiando gli effluenti di allevamento. Le somministrazioni elevate vanno frazionate secondo le regole della buona pratica agricola. È praticabile l'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, solo se viene garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea o colture intercalari o colture di copertura.
Nella foto di copertina, una moderna tecnica di spargimento di fertilizzanti che permette di depositare il liquame sotto la coltura, riducendo così le emissioni (Foto: Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico, Paul Steger).
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Contatto: Ufficio Tutela acque