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Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati

Alimenti, che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM” allo scopo di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi. La contrassegnazione è permessa a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nella legge provinciale del 22 gennaio 2001, n. 1.

I produttori, che intendono contrassegnare i loro prodotti come “non OGM” devono inviare via e-mail al Laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima (food@pec.prov.bz.ituna lettera su carta intestata, comunicando l’elenco delle categorie di alimenti contrassegnati come “non OGM”. Eventuali modifiche nell'elenco devono essere tempestivamente comunicate.

Controlli

L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima eseguirà dei controlli periodici. In questo caso, alle ditte che utilizzano la contrassegnazione “non OGM”, verrà richiesto di produrre entro 30 giorni la documentazione che dimostri l’utilizzo corretto della stessa. Tale documentazione è costituita, ad esempio, da:

  • certificazioni “senza OGM” da parte di enti accreditanti,
  • le schede tecniche dei prodotti,
  • etichette dei prodotti,
  • etichette o documentazione di accompagnamento delle materie prime utilizzate,
  • rapporti di prova o altra documentazione dalla quale risulti con sufficiente certezza, che sono rispettate le premesse per il contrassegno.

Se dai controlli non emergono violazioni, vige il silenzio assenso. In caso contrario l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima potrà disporre ulteriori accertamenti o ispezioni mirate

Registro dei produttori di prodotti "non OGM" 

Download del registro

Riferimenti normativi