Indennizzi per limitazioni d'uso del suolo in aree di tutela dell'acqua potabile
L'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile impongono limitazioni all'utilizzo del suolo.
Quando vengono limitate le attività in ambito agricolo e forestale o quando le disposizioni di tutela comportano maggiori costi di produzione é previsto che i proprietari dei fondi interessati siano adeguatamente indennizzati.
L'indennizzo é dovuto al proprietario del fondo dal gestore dell'acquedotto o dal Comune territorialmente competente. L'ammontare dell'indennizzo é determinato in base all'effettivo utilizzo del terreno ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta provinciale.
L’indennizzo è determinato dal Comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale .
Il gestore dell’acquedotto è tenuto a liquidare entro 60 giorni dalla determinazione dell’importo l’indennizzo alla persona avente diritto, versando annualmente l’importo dovuto.
Gli indennizzi vengono quantificati sulla base di quanto previsto nelle "Direttive relative agli indennizzi per limitazioni all’utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell’acqua potabile" - Aggiornamento degli importi Decreto n.1397/2024 del 02.02.2024
Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione
Contatto: Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche