Deposito temporaneo di letame

Le norme di buona pratica agricola sono regolate dall’art. 44 della legge provinciale n. 8 del 18 giugno 2002 e dal Capo II del Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21 gennaio 2008.

I depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo, possono essere realizzati solo in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione e nel rispetto delle seguenti seguenti condizioni:

  • è ammesso solo letame preventivamente stoccato per almeno 60 giorni su una platea di stoccaggio per il letame;
  • possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo;
  • il letame viene depositato formando mucchi compatti, in modo da ridurre al massimo la superficie di contatto con l'acqua piovana ed il sottosuolo;
  • assenza di possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali e mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi d'acqua di qualsiasi tipo;
  • divieto di realizzazione in corrispondenza di direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve e il terreno non può essere bagnato per natura;
  • mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su qualunque tipo di strada non è ammesso il deflusso di colaticcio;
  • mantenimento di una distanza minima di 25 m dalle case di abitazione non aziendali.

Esempi di depositi temporanei non idonei

 

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Ufficio Tutela acque