Acque reflue industriali

Approvazione progetti | Collaudo | Voltura/evisione autorizzazione | Conferimento rifiuti

Industrie Abwässer

La legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8 definisce acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.”

Tutti gli scarichi industriali necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell´art. 38 (approvazione progetto) e art. 39 (collaudo delle opere ed autorizzazione).

A seconda del “corpo ricettore” dello scarico sono definiti diversi limiti di emissione:

  • Art. 31 Scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:
    fanno riferimento i limiti di emissione dell´allegato G della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8.
  • Art. 32 Scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:
    esclusivamente per gli scarichi derivanti da acque degli impianti di scambio termico.
  • Art. 33 Scarichi in acque superficiali:
    fanno riferimento i limiti di emissione dell´allegato D della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8 ed inoltre è vietato lo scarico in laghi naturali.
  • Art. 34 Scarichi in rete fognaria:
    fanno riferimento i limiti di emissione dell´allegato E della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8.
    Secondo l´art. 10 del regolamento di esecuzione vengono stabilite le modalità di allacciamento in base alla tipologia, alla quantità scaricata, alla distanza dalla rete fognaria ed inoltre vengono stabiliti gli impianti di pretrattamento.
  • Art. 35 e 39 Scarichi di sostanze pericolose:
    fanno riferimento i limiti di emissione degli allegati D, E, F e G della legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8.
    Con l’autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.
    L’autorizzazione ha una validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
  • Art. 37 Riciclo e riutilizzo dell´acqua:
    Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue per i seguenti usi industriali:
    • Acqua antincendio
    • Acqua di processo
    • Acqua di lavaggio

Approvazione dei progetti

I progetti vanno presentati al comune competente il quale, per le categorie non comprese nell´allegato M della legge legge provinciale del 18 giugno 2002, n.8, richiede il parere all'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima.

La documentazione tecnica deve contenere le seguenti informazioni:

a) la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacità di produzione e del fabbisogno idrico
b) la qualità e la quantità degli scarichi che si intendono effettuare
c) il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate
d) la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento
e) qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi con il regolamento di esecuzione

Collaudo e autorizzazione allo scarico

Almeno 15 giorni prima dell’attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell’articolo 39, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia per i restanti. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale.
Con la presentazione della richiesta di autorizzazione, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

 Con la presentazione della richiesta di autorizzazione lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato, a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

Entro 150 giorni dalla data fissata per la messa in esercizio, l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione, fissando i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la periodicità e la tipologia dei controlli.

Voltura e revisione dell'autorizzazione allo scarico

Qualora vi siano variazioni in merito alla sede legale, alla titolarità o alla ragione sociale, il titolare deve darne tempestivamente comunicazione al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'Agenzia per i restanti.

Qualora l’insediamento o lo stabilimento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico/immissione avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.

Conferimento e trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane

Ai sensi dell'art. 42, l'Agenzia può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue, provenienti dalla provincia di Bolzano:

a) acque reflue domestiche e urbane;
b) acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;
c) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;
d) materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;
e) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;
f) materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.

Per i conferimenti di cui alle lettere b) ed e), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell'Agenzia per l'ambiente.

Servizi e modulistica

Conferimento e trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane

L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima può autorizzare il gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane ad accettare, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, i rifiuti...

Domanda di collaudo e autorizzazione allo scarico di acque reflue

Ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale del 18 giugno 2002 n.8 deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico di acque reflue al comune competente per le opere di cui all'allegato M ed all'ufficio tutela...

Revisione o voltura dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue

In caso di variazione della sede legale, del titolare dello scarico, della ragione sociale o per gli insediamenti, edifici o installazioni, soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita...

Revoca dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue

In caso di interruzione definitiva dell'attività che comporta uno scarico di tipo industriale, deve essere richiesta la revoca dell'autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale del 18...

 

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Ufficio Tutela acque