Impianti di riscaldamento - controllo delle emissioni

Impianti di riscaldamento - controllo delle emissioni
Camini con fumo sul tetto (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima)

Gli impianti di riscaldamento sono una delle tre principali fonti di inquinamento atmosferico a livello locale insieme agli impianti industriali ed al traffico. Un impianto termico controllato e gestito correttamente consente di ridurre le emissioni d’inquinanti e di risparmiare sulle spese di riscaldamento.

Tutti gli impianti di riscaldamento con potenzialità nominale superiore a 35 kW, alimentati con combustibili gassosi (metano o GPL), liquidi (gasolio) o solidi (legna), ogni anno devono essere sottoposti ad un controllo fumi effettuato da una ditta spazzacamino abilitata. La persona responsabile della caldaia è pertanto tenuta a rivolgersi ad una ditta di spazzacamino abilitato per far eseguire il controllo dei fumi emessi dal camino.

Sono esclusi gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 3.000 kW se alimentati a metano o GPL e quelli con potenzialità superiore a 1.000 kW se alimentati a legna o gasolio. Gli impianti di riscaldamento con potenzialità inferiore a 35 kW (ad esempio le caldaie murali a servizio di singoli appartamenti) non sono soggetti al controllo delle emissioni da parte degli spazzacamini. Per tali impianti è necessario far eseguire la manutenzione ordinaria dalla ditta di installazione/manutenzione di fiducia ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Spazzacamini abilitati al controllo dei fumi

Il controllo dei fumi emessi dagli impianti termici può essere eseguito esclusivamente dagli spazzacamini in possesso dell'abilitazione di controllore/a fumi. La ditta spazzacamino abilitata è responsabile del corretto svolgimento del controllo delle emissioni e deve rilasciare al gestore dell’impianto un apposito attestato nel quale è riportato l’esito del controllo.

Informazioni utili sul controllo dei fumi

Nell’ambito del controllo la ditta spazzacamino abilitata verifica il rispetto dei seguenti valori limite:

Impianti alimentati con combustibili gassosi:

  • monossido di carbonio: 350 mg/m³
  • ossidi di azoto: 250 mg/m³ (potenzialità >35 ≤1.000 kW)
  • ossidi di azoto: 100 mg/m³ * (potenzialità >1.000 ≤3.000 kW)
    * per impianti installati prima del 19.12.2017 si applica un limite di 250 mg/m³

 

Impianti alimentati con combustibili liquidi:

  • monossido di carbonio: 350 mg/m³
  • ossidi di azoto: 250 mg/m³
  • indice di opacità dei gas di combustione non superiore al valore “1” della scala Bacharach
  • sostanze oleose: sulla carta da filtro impiegata per la prova non devono apparire tracce oleose visibili ad occhio nudo.

 

Per gli impianti alimentati con combustibili solidi il limite è variabile a seconda della potenzialità dell’impianto:

Potenzialità dell’impianto
Potenzialità (kw)Monossido di carbonio (mg/m3)
* Per impianti installati prima del 19.12.2017 si applica un limite di 350 mg/m3
> 35 ≤ 150 1.000
> 150 ≤ 500 350
> 500 ≤ 1.000 250*

In tal caso è necessario rivolgersi ad una ditta di installazione/manutenzione di fiducia per sottoporre l’impianto di riscaldamento a revisione. 

Tutti i nuovi impianti di riscaldamento installati, siano essi alimentati con combustibili gassosi (metano e GPL) o liquidi (gasolio), devono avere un certificato del costruttore dell’impianto che attesta il rispetto dello standard di emissione previsto dalla normativa vigente.

I nuovi impianti di riscaldamento con potenzialità nominale superiore a 35 kW, alimentati con legna o pellet devono essere dotati di regolazione automatica della combustione. Gli impianti devono altresì essere dotati di un accumulatore termico di capacità proporzionata alla potenza nominale della caldaia. In tal modo si garantisce un’ottimizzazione della combustione e contemporaneamente una riduzione dei consumi e delle emissioni.
Al termine dei lavori d’installazione, la ditta collaudatrice deve verificare il rispetto delle disposizioni sopraccitate.

In Alto Adige è ammesso l’uso dei seguenti combustibili:

  • combustibili gassosi,
  • gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso,
  • legno non trattato in pezzi con un’umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna,
  • biodiesel avente le caratteristiche di cui all’allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed olii vegetali non trattati.

Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell’uomo, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima può vietare o ammettere l’utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.


Impianti di riscaldamento – Controllo periodico dei fumi

Le persone responsabili degli impianti termici, siano essi alimentati con combustibili gassosi, liquidi o solidi, e che hanno una potenzialità nominale superiore a 35 kW, devono far eseguire un controllo annuale delle emissioni da una ditta...

Riferimenti normativi:
Normativa di riferimento in materia di controllo delle emissioni: Delibera 10.04.2018, n. 320, “Approvazione delle disposizioni sulle emissioni degli impianti termici”.
Consulta anche la pagina sulla legislazione
Contatto:
Ufficio Aria e rumore