Acquedotti idropotabili pubblici – Gestione qualità
Qualità dell'acqua degli acquedotti | Controlli di qualità | Tecnici idropotabili
L’acquedotto pubblico è definito secondo l’art. 9 della Legge Provinciale n. 8/2002 come un impianto per l'approvvigionamento idropotabile che supera le seguenti soglie di fornitura: 40 unità abitative o 150 posti letto in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extra alberghiero. Indipendentemente dal raggiungimento di queste soglie un acquedotto idropotabile è considerato pubblico se viene gestito da un ente pubblico.
Qualità dell'acqua degli acquedotti dell'Alto Adige
L'acqua che ci viene fornita dall'acquedotto influisce sulla nostra vita quotidiana. La durezza, ad esempio, ha effetti sui nostri elettrodomestici. Consulta i risultati delle analisi effettuate sugli acquedotti pubblici dell'Alto Adige cliccando sulla tabella qui sotto.
Risultati delle analisi
Parametri chimici e microbiologici
L'acqua destinata al consumo umano deve essere salubre e pulita. Per salvaguardare la salute umana, la legge ha stabilito precisi limiti per alcuni parametri chimici e microbiologici che devono essere rispettati e controllati nel tempo. Il Laboratorio Analisi acqua e cromatografia svolge l'attività analitica di controllo dei parametri chimici sui campioni d'acqua prelevati dai servizi igiene delle Aziende Sanitarie e su richiesta di privati. I parametri microbiologici vengono analizzati dal Laboratorio biologico.
Servizio idropotabile - Controlli di qualità interni
Questi sono regolamentati nella Delibera della Giunta provinciale n. 333 del 04.02.2008 "Servizio idropotabile - Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni" e sono obbligatori per i gestori di acquedotti pubblici. A livello nazionale i controlli di qualità interni sono regolamentati nel decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano."
Progettazione e costruzione di impianti
Tutti gli acquedotti potabili, anche quelli esentati dall’istruttoria di concessione secondo l’art. 10 della Legge Provinciale del 30/09/2005, n. 7, devono essere costruiti gestiti secondo quanto stabilito nelle Direttive relative agli standard di qualità nella progettazione, nella costruzione e nell’esercizio degli acquedotti ad uso potabile (vedi sotto).
La costruzione di pozzi è regolamentata dalla delibera della Giunta Provinciale n.2320 del 30/06/2008, Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posa in opera di perforazioni (vedi sotto).
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Standard di qualitá nella progettazione, nella costruzione e nell’esercizio degli acquedotti ad uso potabile
Direttive tecnico-igieniche ai sensi dell’art.9 della L.P. 18 giugno 2002, n.8 - Allegato A del decreto del Direttore di Ripartizione del 25.07.2018, n. 14252/2018
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Anno di pubblicazione: 2018- Direttive tecniche
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- Direttive tecniche
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Linee guida per la costruzione, esercizio e manutenzione di pozzi e perforazioni
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 30.06.2008
Versione online
Anno pubblicazione: 2008
Obblighi dei gestori
Compiti dei comuni - Legge Provinciale del 18/06/2002 n.8
art. 4 (Compiti dei comuni)
Ai comuni compete:
(a) l'approvvigionamento potabile pubblico e la determinazione della tariffa per il servizio idropotabile;
(b) l'approvazione del regolamento di acquedotto;
(c) la gestione del catasto degli acquedotti pubblici;
art. 6 (Utilizzazione dell'acqua)
(1) L'utilizzazione delle acque destinate al consumo umano è prioritaria rispetto agli altri usi ...
(2) L'acqua potabile per acquedotti pubblici può essere prelevata solo da corpi idrici sottoposti a vincolo di tutela...
art. 7 (Approvvigionamento idropotabile pubblico)
(1) I comuni sono competenti per il servizio idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale.
(3) I comuni possono, mediante convenzione, affidare il servizio idropotabile ad altri gestori, anche per singole parti del comune, purché venga garantito un servizio efficiente ed economico.
Gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti - Legge Provinciale del 18/06/2002 n.8
art. 13 (Gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti)
(1) I gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo continuano a gestire il servizio idropotabile pubblico fino alla scadenza della concessione o approvazione di derivazione, purché entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo siano rispettati i requisiti minimi di cui all'articolo 11 e purché sia firmata la rispettiva convenzione ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario la concessione idropotabile e il servizio idropotabile pubblico passeranno al comune, che applica il procedimento previsto in caso di scadenza della concessione ai sensi del comma 2.
(2) In caso di scadenza della concessione idropotabile il comune provvede ai sensi dell'articolo 7. Inoltre rileva l'intero impianto idropotabile mediante il procedimento di espropriazione per interesse pubblico, salvo diverso accordo stipulato con il proprietario dell'impianto stesso.
(3) Entro sei mesi dalla data in cui è stata firmata la convenzione di cui al comma 1, ogni gestore d'acquedotto idropotabile pubblico esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all'articolo 12.
Normative
Legge Provinciale del 18/06/2002 n.8 art. 11 comma 1 e Decreto del Presidente della Provincia del 20/03/2006 n.12 art. 5, allegato A
Requisiti minimi, criteri di qualità (giunta comunale)
Legge Provinciale del 18/06/2002 n.8
Art. 7 Abs. 3
Convenzione (convenzione di approvvigionamento) (tra comune e gestore)
art. 12
Regolamento di acquedotto (gestore, autorizzato dal sindaco)
Tariffe - Legge Provinciale del 18/06/2002 n.8
art. 7/bis (Tariffe per il servizio idropotabile pubblico)
(1) Le tariffe per il servizio idropotabile pubblico sono determinate dai comuni per i rispettivi territori e spettano al gestore dell'acquedotto idropotabile.
(2) Le tariffe sono composte da una quota base per allacciamento ed un importo basato sul consumo. A tale proposito si tiene conto dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela di acqua potabile, in modo che siano coperte le spese di gestione nonché quelle relative agli investimenti sostenuti, e senza che vengano conseguiti utili.
art. 7 (Approvvigionamento idropotabile pubblico)
(4) Nella convenzione di cui al comma 3 può essere prevista la riscossione da parte del comune delle tariffe di cui all'articolo 7/bis. In tal caso al gestore è dovuta un'indennità pari almeno ai costi di gestione dell'acquedotto.
Decreto del Presidente della Provincia del 20/03/2006 n.12
art. 20 (Tariffe)
(1) Il comune definisce annualmente per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe dell'acqua per metro cubo, secondo gli usi di cui all'articolo 3, e comunica il relativo provvedimento all'Ufficio provinciale gestione risorse idriche.
(2) La tariffa è composta da costi di gestione e costi d'investimento che vengono fissati dal comune. La quota dei costi d'investimento spetta a colui che realizza gli investimenti.
Contatori - Decreto del Presidente della Provincia del 20/03/2006 n.12
art. 14 (Contatori)
(1) Ad ogni edificio o punto di prelievo deve corrispondere almeno un contatore, installato secondo le modalità di cui all'allegato A.
(2) Negli edifici di nuova costruzione è installato un contatore autonomo per ogni unità immobiliare D.P.P. 12/2006 allegato A
Condizioni di fornitura - Decreto del Presidente della Provincia del 20/03/2006 n.12
Allegato A
(1) Ogni prelievo d'acqua dalla rete va misurato, ad eccezione degli allacciamenti ad uso antincendio a scopo d'esercitazione o di emergenza
Contatori dell'acqua
(1) … Il gestore installa contatori a norma di legge che devono essere sostituiti ogni otto anni. ….
Condotte di allacciamento - Decreto del Presidente della Provincia del 20/03/2006 n.12
art. 2 (Definizioni)
d) punto di consegna: l'intersezione tecnica e giuridica tra gestore e cliente,
art. 22 (Diritto di allacciamento)
(1) Il cliente ha diritto alla fornitura da parte del gestore più vicino, qualora tecnicamente possibile.
art. 23 (Dovere di allacciamento)
(1) Il comune può prescrivere che nuovi edifici entro un raggio di 200 metri in linea d'aria dalla rete idropotabile del gestore devono essere allacciati alla rete.
art. 25 (Condotta di allacciamento)
(1) Il comune definisce i particolari della regolazione per le condotte d'allacciamento. Per motivi di una razionale gestione dell'intero sistema delle condotte e della loro manutenzione è raccomandabile che dopo la realizzazione la condotta d'allacciamento fino all'altezza della valvola di non-ritorno entri a far parte della proprietà del gestore che ne assume tutte le spese risultanti dopo la realizzazione, e con ciò cessa per il cliente la responsabilità per questa condotta.
Impianti autogestiti
L.P. 8/2002 art. 8 (Acquedotti di acqua potabile privati)
(1) Nuovi piccoli acquedotti privati o impianti ad isola possono essere gestiti da privati su parere favorevole del comune interessato nel caso in cui, per ragioni tecniche o economiche, l'allacciamento all'acquedotto pubblico sia solo difficilmente possibile. In tal caso è rilasciata al richiedente privato la relativa concessione di derivazione d'acqua.
Fonti aggiuntive - Decreto del Presidente della Provincia del 20/03/2006 n.12
art. 27
(1) In caso di utilizzo di acqua da altre fonti di approvvigionamento, quali acqua piovana, sorgenti e acqua sotterranea, l'acqua non deve essere destinata al consumo umano, nè può entrare in contatto con l'acqua potabile.
(2) Ogni approvvigionamento d'acqua aggiuntivo deve essere comunicato al gestore
Altro - Decreto del Presidente della Provincia del 20/03/2006 n.12
art. 12 (Sorveglianza e manutenzione)
(1) Il gestore esegue i controlli, la manutenzione e la sorveglianza di cui all'allegato A.
art. 16 (Telecontrollo e telegestione)
art. 18 (Piano di emergenza)
art. 19 (Tecnico idropotabile)
art. 15 (Perdite)
Tecnici idropotabili
Ogni gestore di acquedotto pubblico deve disporre di tecnici idropotabili. L'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche promuove la formazione di questi tecnici organizzando regolarmente corsi di base per tecnici idropotabili e altri incontri di approfondimento sulle tematiche relative alla gestione, manutenzione ed efficienza degli acquedotti pubblici d'acqua potabile. Di seguito alcuni importanti modelli di documenti che i gestori degli acquedotti devono utilizzare pert la gestione degli impianti secondo quanto disposto dalla normativa vigente:
Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione
Contatto: Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche