Adeguamento depositi esistenti e verifiche periodiche

Adeguamento depositi esistenti e verifiche periodiche
Verifica periodica di un deposito (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)

Il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21 gennaio 2008, fissa i termini entro i quali dovevano essere adeguate le situazioni non conformi rispetto a quanto prescritto dallo stesso regolamento. Inoltre fissa la periodicità delle verifiche sui depositi di sostanze inquinanti e relativi impianti.

I serbatoi a parete unica interrati e risanati da meno di 10 anni, sono disattivati entro 10 anni dal risanamento. I serbatoi risanati da più di 10 anni sono disattivati entro 2 anni (26.03.2010) dall’entrata in vigore del regolamento d’esecuzione (art. 35 reg. esec.).

Serbatoi a parete unica possono essere trasformati in doppia parete, purché ne sia verificato il buono stato di conservazione e la tenuta. I serbatoi trasformati a doppia parete devono essere dotati di dispositivo di controllo in continuo delle perdite. Questi serbatoi possono restare in uso fintanto che le verifiche periodiche danno esito positivo.

Qualora la verifica o la prova di tenuta desse esito negativo, il serbatoio deve essere dismesso e deve essere accertata l'eventuale contaminazione del terreno.

Serbatoi, tubazioni e aree di travaso non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento d’esecuzione, sono risanati entro 4 anni dalla sua entrata in vigore (26.03.2008; art. 35 reg. esec.). Si fa presente che in caso di adeguamento di un'area di travaso, deve essere accertata l'eventuale contaminazione del suolo e nel caso effettuata la necessaria bonifica. Nel caso di distributori o depositi commerciali, l'Ufficio gestione rifiuti deve essere informato prima dell'inizio dei lavori.

Depositi di materiali solidi o semisolidi non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento d’esecuzione, sono risanati entro 2 anni dalla sua entrata in vigore (26.03.2008; art. 35 reg. esec.).

Lo stato d’efficienza e buona conservazione dei depositi, delle tubazioni interrate, dei dispositivi di protezione e controllo e delle aree di travaso di sostanze inquinanti va sempre garantito. Ogni otto anni viene effettuata una verifica da parte di personale specializzato. L’esito delle verifiche va certificato con apposito modello e comunicato al comune competente entro 30 giorni (vedi più sotto in Servizi e modulistica).

Sul serbatoio e sull'impianto di controllo deve essere applicata una targhetta con indicazione della data di verifica e del certificatore (come ad esempio per gli estintori).

I controlli sui serbatoi e relativi impianti devono essere eseguiti secondo le modalità indicate dal costruttore nei documenti di uso e manutenzione degli impianti stessi.

Nel controllo periodico di depositi con serbatoi a parete unica deve essere verificata in particolare, l’integrità strutturale della struttura di contenimento.

Nel controllo periodico di depositi con serbatoi a doppia parete deve essere verificato in particolare, il corretto funzionamento del dispositivo di rilevamento delle perdite, secondo le modalità indicate dal costruttore.

Le verifiche e i controlli devono essere effettuati da personale specializzato operante nel settore (progettisti o installatori) e dotato delle necessarie strumentazioni tecniche per eseguire le verifiche opportune: prove di tenuta per serbatoi e tubazioni, prove strumentali o tecniche indicate dal costruttore per altri impianti e dispositivi.

Possono eseguire le verifiche ad esempio produttori o installatori di serbatoi e sistemi di controllo, tecnici progettisti e/o collaudatori di impianti. Le verifiche possono essere svolte anche da ditte/personale diversi per i diversi componenti dell’impianto.

Quanto sopra fatte salve le ulteriori verifiche previste da altre norme, quali per esempio quelle generali di prevenzione incendi e quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevedono, annotati e documentati attraverso la tenuta di un apposito registro, controlli periodici sulle parti con rischio d’incendio, sui dispositivi di sicurezza, sulle attrezzature antincendio, sugli impianti elettrici, ecc.

In caso di disattivazione si deve provvedere a rimuovere i residui dall’interno del serbatoio mediante ditta autorizzata allo smaltimento, nonché a disattivarlo e sigillarlo. L’avvenuta disattivazione va comunicata al comune competente allegando un’attestazione dell’impresa che ha eseguito la pulizia del serbatoio e copia del formulario di identificazione dei rifiuti.


Servizi e modulistica

Certificato di verifica periodica dei depositi di sostanze inquinanti

Verifica periodica dello stato dei depositi di sostanze inquinanti: Ai sensi dell'art. 36 del Decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2008, n.6 va sempre garantito lo stato d'efficienza e buona conservazione dei depositi, delle...

 

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Contatto: Ufficio Tutela acque