Depositi di sostanze inquinanti

Depositi di sostanze inquinanti
Serbatoi per sostanze inquinanti (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)

Il deposito delle sostanze inquinanti è regolato dall’art. 45 della legge provinciale n. 8 del 18 giugno 2002 e dal capo III del relativo regolamento di esecuzione, approvato con delibera della Giunta provinciale del 28/12/2007 n.4657.

Per sostanze inquinanti si intendono tutte le sostanze disciplinate dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.

In linea generale “ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi”, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l’inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni (art. 45).

I depositi di volume inferiore a 1.000 litri, non sono soggetti a specifiche norme tecniche. Tuttavia vanno sempre rispettati i principi generali dell’art. 45 della legge provinciale 8/2002, secondo il quale bisogna adottare tutte le precauzioni in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l’inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo.
Per esempio i contenitori vanno conservati in luoghi coperti o su basamenti impermeabili, possibilmente al riparo dagli agenti atmosferici. Le fasi di travaso devono essere effettuate con la massima cautela e possibilmente su una superficie impermeabile. Eventuali spandimenti vanno subito raccolti ed adeguatamente smaltiti.

 

Deposito irregolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Deposito irregolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Deposito irregolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Deposito irregolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)


Deposito regolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Deposito regolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Deposito regolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Deposito regolare (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)



Depositi di sostanze inquinanti di capacità superiore ai 1.000 litri, sono regolati in maniera più specifica dal capo III del regolamento d’esecuzione alla legge provinciale 8/2002, di seguito brevemente riassunto. Si consiglia comunque di prendere visione del testo completo del regolamento d’esecuzione.

Contenitori

Il deposito di sostanze inquinanti liquide avviene di norma in contenitori a parete singola o a doppia parete. I contenitori sono progettati e costruiti in maniera da garantire il mantenimento dell’integrità strutturale, il contenimento e il rilevamento delle perdite e la possibilità di eseguire controlli. Ogni contenitore deve essere dotato di apposita targhetta riportante le caratteristiche costruttive (art. 28 reg. esec.).

Contenitori a doppia parete (Fonte: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Contenitori a doppia parete
Contenitori a parete singola (Fonte: Agenzia provinciale per l'ambiente)
Contenitori a parete

 

Installazione

Per consentire la raccolta di eventuali perdite, l’installazione dei serbatoi a parete unica avviene in strutture di contenimento a perfetta tenuta, che possono essere interrate, oppure realizzate in appositi locali all’interno di edifici o in bacini fuori terra all’esterno di edifici (art. 29 reg. esec.).

struttura interrata    -    apposito locale (Fonte: Agenzia provinciale per l'ambiente)
struttura interrata - apposito locale
bacino di contenimento (Fonte: Agenzia provinciale per l'ambiente)
bacino di contenimento

 

I serbatoi a doppia parete, integrano già una struttura di contenimento e pertanto possono essere interrati (con un apposito impianto di segnalazione di eventuali perdite dal serbatoio principale) o installati fuori terra all’interno o all’esterno di edifici senza nessuna particolare struttura di contenimento (art. 30 reg. esec.).

Serbatoio a doppia parete interrato – serbatoio fuori terra all’aperto (Fonte: Agenzia provinciale per l’ambiente)
Serbatoio a doppia parete interrato – serbatoio fuori terra all’aperto
Serbatoio a doppia parete in apposito locale (Fonte: Agenzia provinciale per l’ambiente)
Serbatoio a doppia parete in apposito locale

Tubazioni

Anche per le tubazioni di sostanze inquinanti, così come per i serbatoi, sono adottati sistemi per il contenimento delle perdite. Sono quindi realizzate tubazioni a doppia parete o a parete unica posate in una struttura di contenimento a tenuta. Le tubazioni fuori terra ispezionabili, possono essere a parete unica, ma devono essere protette dagli urti (art. 33 reg. esec.).

Tubazione interrata a doppia parete (Fonte: Agenzia provinciale per l’ambiente)
Tubazione interrata a doppia parete
Protezione per tubazione a doppia singola fuori terra (Fonte: Agenzia provinciale per l’ambiente)
Protezione per tubazione a doppia singola fuori terra (Fonte: Agenzia provinciale per l’ambiente)
Depositi sostanze solide (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)

Le sostanze ed i materiali inquinanti solidi e semisolidi sono accumulati o accatastati su basamenti impermeabili e resistenti (in figura esempio di deposito). Tali sostanze e materiali sono protetti dall’azione della pioggia e, ove allo stato polverulento, dall’azione del vento (art. 31 reg. esec.).

Precauzioni in fase di riempimento (Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente)

Durante la fase di riempimento dei serbatoi, sono usate tutte le precauzioni per evitare perdite ed inquinamenti. Le operazioni sono svolte alla presenza del proprietario del serbatoio o suo delegato. Il personale addetto, prima del riempimento, verifica la capacità disponibile del serbatoio nonché la funzionalità di tutti gli impianti di controllo ad esso collegati (art. 34 reg. esec.).

Quanto sopra riportato fa riferimento esclusivamente agli aspetti ambientali di tutela delle acque.
La competenza per quanto riguarda i depositi di sostanze inquinanti spetta in primo luogo al Sindaco e quindi al comune dove viene realizzato. È pertanto sempre utile, in fase di progettazione, verificare la necessità di richiedere una concessione edilizia per gli interventi che si vogliono attuare. Entro 30 giorni dal termine dei lavori, va presentata al comune una dichiarazione (vedi più sotto in Servizi e modulistica) che attesti che i lavori sono stati regolarmente eseguiti.
Nel caso di depositi commerciali, eccetto gli impianti di distribuzione di carburanti, il comune trasmette il progetto all’Agenzia per l’ambiente, che rilascia un parere in merito.
Nella maggioranza dei casi, prima della realizzazione di un deposito di sostanze inquinanti, vanno considerati anche diversi aspetti in materia di sicurezza e prevenzione incendi nonché di stoccaggio dei rifiuti.
Si ricorda inoltre che i distributori di carburante sono regolati dal punto di vista amministrativo con apposito regolamento dell’ordinamento del commercio.
Si consiglia agli utenti di verificare questi aspetti presso gli uffici competenti, prima dell’attivazione di qualsiasi deposito.

Si consigli di verificare la necessità di eventuali adempimenti anche presso i seguenti uffici:


Servizi e modulistica

Dichiarazione di conformità per il deposito di sostanze inquinanti

Dichiarazione di conformità per il deposito di sostanze inquinanti disciplinate dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Ufficio Tutela acque