Monitoraggio pesticidi

Cosa sono i pesticidi? | Monitoraggio | Strumenti a livello statale | Normativa

Pesticidi: foto introduttiva
Spandimento di pesticidi nei campi (Foto: Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige)

Cosa sono i pesticidi?

Pesticidi” è un temine collettivo che identifica sostanze chimiche e combinazioni di sostanze utilizzate contro organismi che in un determinato ambito hanno effetti dannosi e per questo sono indesiderati. I pesticidi uccidono, scacciano o inibiscono organismi viventi, la loro crescita, germinazione o riproduzione.

Come vengono suddivisi i pesticidi?

  • prodotti fitosanitari: principi attivi utilizzati in agricoltura, silvicoltura e orticoltura

  • biocidi: principi attivi utilizzati in settori non legati all’agricoltura.

  • erbicidi: contro le erbacce

  • fungicidi: contro l'attacco fungino

  • insetticidi: contro vari insetti

  • molluschicidi: contro i molluschi

  • nematocidi: contro i vermi cilindrici

  • acaricidi: contro gli acari

  • rodenticidi: contro i roditori.

  1. erbicidi

    • erbicidi per apparato radicale, vengono assorbiti attraverso le radici

    • erbicidi fogliari: si distingue fra erbicidi di contatto (hanno effetto diretto sulle parti delle piante a contatto con l’erbicida) e erbicidi sistemici (hanno effetto solo dopo che la pianta ha assorbito l’erbicida)

  2. insetticidi:

    • ad azione per ingestione: gli organismi nocivi assumono questi veleni attraverso il cibo. Il principio attivo rimane per lo più sulla superficie della pianta e difficilmente entra nei succhi vegetali o nel tessuto vegetale. Pertanto, gli insetti pungenti e succhiatori, che si nutrono dei succhi della pianta, non vengono colpiti dall'insetticida

    • ad azione per contatto: gli insetti con pelle penetrabile assorbono il veleno attraverso il contatto con la pelle

    • ad azione per inalazione: gli insetti assumono questi veleni attraverso le vie respiratorie

    • insetticidi sistemici: il principio attivo è distribuito nel flusso di linfa delle piante e ha un effetto sull'intera pianta. Pertanto, queste sostanze sono letali per tutti gli insetti mordenti, pungenti e succhiatori che vivono nel tessuto della pianta

  3. fungicidi:

    • fungicidi sistemici: sono presenti in tutta la linfa della pianta e sono tossici per le muffe

    • fungistatici: inibiscono le muffe, senza ucciderle

    • prodotti per la concia (es. delle sementi): impediscono la formazione di spore delle muffe.


Quali sostanze sono presenti nei pesticidi?

Sono sostanze che possiedono un’attività tale da inibire od uccidere gli organismi nocivi per le piante. Tuttavia, i principi attivi non agiscono esclusivamente sugli organismi nocivi, ma anche sulle altre componenti dell’ecosistema.

Servono da conservanti e da stabilizzanti dei pesticidi (bagnanti, antigelo, antischiuma, coloranti). Anche i coadiuvanti agiscono sulle altre componenti dell’ecosistema.

Sono prodotti diversi ad azione specifica protettiva e sinergica. L’effetto protettivo si svolge nei confronti di potenziali danni da principi attivi e coadiuvanti. L’effetto sinergico potenzia l’efficacia e la sicurezza dei principi attivi.


Dove si utilizzano i pesticidi?

I pesticidi sono utilizzati principalmente in agricoltura. Essi trovano uso anche in spazi pubblici (parchi, campi sportivi, strade, rotaie, ecc.) in giardini ed in abitazioni private (balconi).

Quali sono le fonti di contaminazione per l’uomo?

- l’inquinamento dell’acqua potabile
- gli alimenti
- l'aria
- i fiori recisi nelle abitazioni
- il contatto diretto e uso domestico dei pesticidi.

Per quale motivo i pesticidi sono pericolosi?

I pesticidi sono pericolosi, perché la loro azione non si limita esclusivamente agli organismi indesiderati. I pesticidi presentano un effetto diretto ed un effetto indiretto (catena alimentare) su tutti i componenti dell’ecosistema (piante, animali, acque, ecc.). Essi rappresentano dunque un pericolo per la salute delle persone.

Esiti monitoraggio pesticidi in Alto Adige

Il Testo unico ambientale (decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152) suddivide le acque superficiali in diverse classi e recepisce anche le indicazioni della direttiva quadro europea sulle acque (Direttiva 2000/60/EC). La direttiva comunitaria stabilisce come obiettivo da raggiungere per tutte le acque superficiali lo stato “buono” entro il 2015. Vengono valutati lo stato “ecologico" e lo stato “chimico” delle relative acque.

Stato ecologico
Lo stato ecologico è classificato secondo i livelli: “elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso” e “pessimo”. I criteri di valutazione sono:

  1. qualità biologica
  2. qualità idromorfologica (per conferma stato elevato)
  3. qualità chimico-fisica (misurata in termini di pH, temperatura, ossigenazione, condizione dei nutrienti e concentrazione di inquinanti specifici - Tabella 1/B del Testo unico ambientale, paragrafo A.2.7 dell’Allegato. 1 alla parte III).

I pesticidi appartengono agli inquinanti specifici. La concentrazione di questi inquinanti specifici viene utilizzata per la definizione dello stato ecologico in una seconda fase.

Criteri per la valutazione degli inquinanti specifici (in questo caso i pesticidi) *
Stato di qualitàCriteri
stato elevato
Le media delle concentrazioni delle sostanze sintetiche, misurate nell’arco di un anno, sono minori o uguali ai limiti di quantificazione delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Le concentrazioni delle sostanze di origine naturale ricadono entro i livelli di fondo naturale
stato buono La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell’arco di un anno, è conforme allo standard di qualità ambientale di cui alla tabella 1/B del Testo unico ambientale.
stato sufficiente La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell’arco di un anno, supera lo standard di qualità ambientale di cui alla tab. 1/B tabella 1/B del Testo unico ambientale.

* Tab. 4.5/a dell’allegato 1 alla parte III del Testo unico ambientale

Stato chimico
Per lo stato chimico delle acque superficiali può essere valutata con “buona” o “non buona”. I criteri di valutazione riguardano la concentrazione delle “sostanze prioritarie” citate nel Testo unico ambientale (Tab. 1/A par. A.2.6 dell’All. 1 alla parte III). Per queste sostanze sono stati definiti degli standard di qualità (SQA) a livello europeo sia per la media annua (SQA-MA) che per la concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). In tale elenco vi sono anche alcuni pesticidi. Se in un corpo idrico si verifica anche un solo superamento degli standard di qualità, il corpo idrico risulta in stato chimico “non buono”.

L’elenco delle sostanze prioritarie viene aggiornato ogni sei anni. L’ultimo aggiornamento, avvenuto nel 2012, ha portato ad una nuova revisione della direttiva acque (la direttiva 2013/39/EU), recepita in Italia con decreto legislativo 172/2015. Nella nuova lista sono state aggiornate gli SQA per alcune sostanze e inserite dodici nuove sostanze.

Monitoraggio
Al fine di verificare lo stato delle acque e classificarle è stato elaborato un piano di gestione della durata di sei anni. È in vigore il terzo ciclo di monitoraggio, che è partito nel 2020 e terminerà nel 2025. Il programma di monitoraggio prevede l’identificazione di punti di monitoraggio rappresentativi per i diversi corpi idrici, l’assegnazione di tali punti/corpi idrici alla rete di monitoraggio, la frequenza con cui tali punti vanno misurati e la frequenza di campionamento nell’anno di misura. La rete di monitoraggio si suddivide in:

  1. rete di sorveglianza
  2. rete di monitoraggio nucleo
  3. rete di monitoraggio operativa.

Il piano di monitoraggio per la valutazione dello stato ecologico prevede che tutti i corpi idrici devono essere valutati. La valutazione dello stato chimico, invece, prende in considerazione solo quei corpi idrici per i quali una specifica analisi delle pressioni ha identificato un possibile rischio da parte delle sostanze dell’elenco di priorità. In particolare, sono state inserite nel programma di monitoraggio molte fosse di fondovalle per le quali la pressione dovuta ad intensa attività agricola è significativa.

  • Tabella 1 (2020-2025): punti di monitoraggio per la valutazione dello stato chimico nel piano di gestione 2020 – 2025 in Alto Adige; sono indicati i punti previsti per gli anni 2022 e 2023
  • Tabella 1 (2014-2019): punti di monitoraggio per la valutazione dello stato chimico nel piano di gestione 2014 – 2019 in Alto Adige.

Risultati delle analisi di residui di pesticidi:

I corpi idrici, che nel periodo di gestione precedente e quelli che nel periodo attuale non hanno o non raggiungono lo stato chimico “buono”, sono stati inseriti rispettivamente vengono inseriti nella rete di monitoraggio operativa. Questi corpi vengono monitorati annualmente fino a che non sia stabilita ed eliminata la causa del mancato conseguimento dello stato chimico “buono”. L’Adige a Salorno e la Grande fossa di Caldaro, invece, vengono monitorati annualmente in quanto corpi idrici di interesse interregionale. A questa rete appartengono anche le fosse di fondovalle.
La rete di monitoraggio nucleo si sviluppa in seguito all’analisi delle pressioni e si ha una diversa frequenza di campionamento per i singoli punti di campionamento. In punti strategici della rete di monitoraggio nucleo avviene almeno due volte e per alcuni punti anche sei volte nel ciclo sessennale. Le frequenze di campionamento per anno sono stabilite anche in considerazione della posizione del punto nel bacino idrografico.

I corpi idrici rimanenti fanno parte della rete di sorveglianza e vengono monitorati per una sola volta nel ciclo sessennale. Il programma di monitoraggio delle acque superficiali viene supportato anche dal programma di monitoraggio degli scarichi industriali e degli impianti di depurazione, che confluiscono nelle acque superficiali. I valori limiti per il convogliamento nelle acque superficiali garantiscono che non si verifichino peggioramenti dello stato chimico. Nel caso si verifichino dei problemi, si integra nel piano di monitoraggio delle acque superficiali il punto critico e si esegue un monitoraggio specifico.

  • Lista delle sostanze prioritarie e degli inquinanti specifici secondo DM 152/06

 

Pesticidi nei laghi

Dall‘analisi degli impatti inquinanti di tutti i laghi tipizzati dell’Alto Adige è emerso che in particolare il lago di Caldaro risulta potenzialmente esposto ad un diffuso inquinamento dovuto agli apporti delle attività agricole presenti nella zona. In conseguenza di ciò, in occasione dei controlli routinari che si svolgono sei volte all’anno, l’acqua del lago di Caldaro viene prelevata a due diverse profondità, cioè 1m e 5m, ricercando i pesticidi oltre a varie altre sostanze inquinanti.

L’acqua degli acquedotti pubblici dell’Alto Adige viene controllata regolarmente. I campioni d’acqua prelevati dagli ispettori del servizio igiene dell’Alto Adige vengono analizzati nel Laboratorio analisi acque e cromatografia anche per la determinazione di un eventuale presenza di pesticidi (Tabella 1).
La frequenza dei prelievi, i parametri e i relativi limiti, sono specificati nel decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31. La legge richiede esplicitamente di analizzare i campioni a riguardo l’eventuale presenza di 4 pesticidi: aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloroepossido. Il limite stabilito per ciascuno di essi è di 0,03 µg/L. È necessario, inoltre, determinare tutti quei pesticidi che abbiano una rilevanza sul relativo territorio. Per questi ultimi il limite fissato dalla legge è di 0,1 µg/L. La somma delle concentrazioni delle singole sostanze non può superare il valore di 0,5 µg/L.

Dal 23 febbraio 2023 è in vigore il Decreto Legislativo n. 18, che regolamenta nuovamente la qualità delle acque destinate al consumo umano (acqua potabile) e sostituisce il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001.

Tabella 1


Inoltre, sono stati analizzati ulteriori  campioni (Tabella 2) prelevati da fonti utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile potenzialmente a rischio di inquinamento. Questi sono stati selezionati in modo specifico tra tutte le fonti che alimentano gli acquedotti pubblici in Alto Adige se su almeno il 20% della superficie del loro bacino idrografico viene praticata l’agricoltura intensiva oppure se le fonti stesse si trovano in zone dedite ad agricoltura intensiva. In alcuni campioni di acqua di questi sorgenti/pozzi sono state rilevate tracce di pesticidi.

Tabella 2


Lista dei parametri ricercati nel 2022

Lista dei parametri ricercati nel 2021

Lista dei parametri ricercati nel 2020

Lista dei parametri ricercati nel 2019

Lista dei parametri ricercati nel 2018

Lista dei parametri ricercati negli anni 2015-2016-2017


In caso di superamento del limite di legge, il servizio igiene informa immediatamente il gestore dell’acquedotto che deve prendere i provvedimenti necessari per eliminare le cause dell’inquinamento e ripristinare la qualità dell’acqua.

Pesticidi ammessi nelle aree di tutela dell'acqua potabile
Pesticidi possono rappresentare una fonte d'inquinamento della falda acquifera sotterranea. Ciò può dipendere tra l’altro dai seguenti fattori:

  • caratteristiche delle sostanze utilizzate quali persistenza, mobilità, effetti dei prodotti di degradazione, ecc.

  • modalità e frequenza di utilizzo del fitofarmaco

  • caratteristiche del terreno e della falda (permeabilità, profondità della falda).

Il Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, “Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile” prevede dal 26 gennaio 2023 che nelle aree di tutela possono essere utilizzati prodotti fitosanitari nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla Giunta provinciale. Questa regolamentazione delle limitazioni si trova in fase di elaborazione e sarà in sostituzione della cosiddetta "Lista positiva" varata con Deliberazione della Giunta provinciale  142/2019. Nella zona II è vietata la pulizia esterna delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari.

Per "acque sotterranee" si intendono tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo. In Alto Adige le acque sotterranee vengono analizzate regolarmente per quanto riguarda la sua qualità. L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ha istituito una rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee come previsto nelle relative norme (art. 24 della legge provinciale n. 8 del 18.06.2002 e decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modiche). Il controllo delle acque sotterranee prevede la determinazione di una serie di parametri tra i quali anche quelli che potrebbero comportare un impatto per questa risorsa idrica come i pesticidi.

Rete di monitoraggio e risultati
Lo scopo della rete di monitoraggio è quello di prevenire l’inquinamento delle risorse idriche, fissando degli obiettivi di qualità: ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modiche entro il 22 dicembre 2015 era previsto il mantenimento o raggiungimento sia per i corpi idrici significativi superficiali sia per i corpi idrici sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale “buono”.
In Alto Adige sono stati individuati e tipizzati 39 corpi idrici sotterranei entro i quali sono presenti rappresentativamente 65 punti di monitoraggio, tra pozzi in corrispondenza degli acquiferi di fondovalle e sorgenti nelle aree montane.

Dalla verifica dei dati riscontrati nel periodo 2015 - 2022 (vedi sottostante documenti: Risultati) in rapporto ai valori soglia (di cui al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modiche) risulta che tutti parametri analizzati dei campioni d’acqua nei punti di controllo, in rappresentanza dei corpi idrici, sono inferiori ai valori soglia e i corpi idrici sotterranei raggiungono lo stato chimico “buono”.

L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), sulla base dei programmi di controllo svolti negli stati membri, pubblica annualmente una relazione dalla quale emergono le contaminazioni e, tenutone conto, aggiorna la valutazione del rischio.
Oltre ai piani di controllo comunitari ve ne sono anche di nazionali. In Italia tale attività è coordinata dal Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN). I piani di controllo (Decreto del Ministero della Salute del 23 dicembre 1992) vengono attuati dalle Regioni e dalle Province autonome. I livelli massimi consentiti dei residui in fitosanitari negli alimenti e nei mangimi di origine vegetale e animale, di cui al Regolamento (CE) 396/2005, sono la base giuridica per la valutazione dei risultati del laboratorio. In aggiunta, la Provincia di Bolzano ha elaborato un proprio programma, che tiene conto delle specificità della produzione alimentare sul territorio, riassunti nel Programma annuale per il controllo ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano dell’Ufficio Prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica. Vengono controllati sia alimenti di origine nazionale che estera, prelevati in diverse fasi del ciclo produttivo e di somministrazione sul territorio. I campioni prelevati vengono sottoposti ad analisi qualitative e quantitative della composizione e delle contaminazioni presso l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.
La legislazione in materia di residui di fitosanitari è sottoposta a frequenti modifiche. Di conseguenza cambia in continuazione l’elenco dei principi attivi da ricercare. Sono pertanto da sviluppare in continuo anche nuovi metodi di laboratorio. Questo avviene mediante gruppo di lavoro internazionali e in laboratorio riferimento, che rinnovano o sviluppano sia metodi multiresiduo (che permettono di determinare contemporaneamente centinaia di principi attivi) che metodi singoli.
Quando un principio attivo supera in maniera significativa un limite, il campione viene contestato e si attiva un procedimento ai sensi dell‘art. 5, lettera h, della Legge del 30 aprile 1962, n. 283. I risultati dei controlli ufficiali della Provincia di Bolzano vengono trasmessi mediante dei sistemi informatici al Ministero della Salute e all’EFSA.

Tabella1
Campioni ufficiali delle principali categorie alimentari esaminati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima per la ricerca di residui di pesticidi 
AnnoFruttaOrtaggi e legumiVino
2021 86 (1) 25 (1) 30 (0)
2020 82 (1) 27 (0) 22 (0)
2019 132 (2) 28 (1) 28 (0)
2018 95 (1) 29 (1) 23 (0)
2017 96 (1) 45 (0) 32 (0)
2016 113 (0) 33 (1) 34 (0)
2015 123 (0) 43 (0) 39 (0)

* tra parentesi il numero di campioni contestati.

La presenza di residui di pesticidi in aria è legata sia a fonti primarie (immissione diretta in atmosfera da applicazione e deriva) sia, in forma minore, a fonti secondarie, come evaporazione da foglie e suolo oppure dall’erosione del suolo.
Le sostanze attive possono rimanere in aria per un tempo variabile ed essere soggette a fenomeni di trasporto, più o meno importanti, in funzione delle proprietà chimico-fisiche (stabilità, volatilità) e delle condizioni ambientali (direzione e velocità del vento, precipitazioni, temperatura). A livello normativo attualmente non sono previsti valori limite per la concentrazione di pesticidi in aria con riferimento all’esposizione della popolazione.

L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ha eseguito negli ultimi anni monitoraggi dei residui di fitofarmaci in aria ambiente a Bolzano, Ora, Gargazzone, Cornaiano  e Laives in base al principio di prevenzione e per monitorare lo sviluppo delle concentrazioni di pesticidi sia in centri abitati a carattere agricolo intensivo che in centri urbani. La campagna di misura si svolge annualmente nei periodi di applicazione dei pesticidi (da marzo ad ottobre), ricercando i principi attivi utilizzati nella coltivazione tipica del territorio (frutticoltura e viticoltura). Il monitoraggio è stato svolto scegliendo siti di background o fondo, posizionati ad una certa distanza dai terreni agricoli e quindi non influenzati dai singoli trattamenti eseguiti nelle vicinanze. Il campionamento della frazione particolato (PM10) è stata effettuata con una pompa ad alto volume, quello della fase gassosa con una pompa a basso volume.

  • Tabella 1: Elenco delle sostanze attive ricercate

Di seguito le informazioni sui luoghi di misura e i risultati analitici. Vengono riportate per campagna di misura le sostanze attive che sono state determinate almeno una volta superiori al limite di rilevabilità.

BOLZANO:


ORA:


GARGAZZONE:


CORNAIANO:


LAIVES:


Importanti strumenti a livello statale

Il Piano d’Azione Nazionale (PAN) è il risultato di un processo complesso il cui obiettivo è quello di realizzare e garantire una procedura con cui avviare una nuova prassi per l’utilizzo dei pesticidi, più sostenibile e più sicura per la salute e per l’ambiente. Nel dettaglio il piano si prefigge i seguenti obiettivi:

  • ridurre gli effetti e i rischi dei pesticidi sulla salute umana

  • promuovere la coltivazione integrata, l’agricoltura biologica e altri approcci alternativi

  • tutelare al meglio chi fa uso di pesticidi e la popolazione coinvolta

  • migliorare la tutela dei consumatori

  • tutelare al meglio gli ambienti di vita acquatici e l’acqua potabile

  • tutelare la biodiversità e gli ecosistemi.

Per raggiungere tali obiettivi, il piano vuole chiarire in modo esaurienti tutti i dubbi sui possibili rischi dovuti all’uso di pesticidi, garantire un’informazione puntuale nei confronti della popolazione coinvolta, istituire una rete di controllo, tutelare al meglio gli habitat a rischio, garantire un corretto smaltimento dei prodotti non più in uso e relativi contenitori e molto altro ancora.

L’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha istituito il Rapporto nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque (dati 2019-2020) in collaborazione con il sistema agenziale (SNPA).

 

Tale rapporto dà una panoramica sui risultati dei controlli annuali sugli alimenti effettuati in Italia e sulle relative conclusioni.


Riferimenti normativi e link

Normativa provinciale

Direttive e regolamenti europei

  • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi dresidui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
  • Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/20062006
  • Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
  • Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi
  • Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
  • Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
  • Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi
  • Regolamento (UE) N. 283/2013 della Commissione dell’1 marzo 2013 che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
  • Regolamento (UE) N. 284/2013 della Commissione dell’1 marzo 2013 che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
  • Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione dell'11 marzo recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

Comunicazioni della Commissione

  • COM (2006) 371 definitivo: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo  e al Comitato delle Regioni - Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi. Bruxelles, 12.07.2006
  • COM (2017) 587 final: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione
    della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Bruxelles, 10.10.2017.

Disposizioni statali

  • Decreto 23 dicembre 1992 – “Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992)
  • Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale , n. 52 del 3 marzo 2001)
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 - Suppl. Ordinario n. 96)
  • LEGGE 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
  • Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 124 che ha modificato e integrato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2012, n. 180)
  • Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 - Attuazione della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
  • Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»"
  • Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 marzo 2015 "Individuazione delle macchine irroratrici da sottoporre a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al paragrafo A.3.2 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"
  • Decreto Interministeriale 10 marzo 2015 - "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette", previste dal Piano di Azione Nazionale (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71 del 26 marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 16)
  • Decreto interministeriale 15 luglio 2015 - “Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l’applicazione degli indicatori previsti dal Piano d’Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"
  • Decreto Interministeriale 15 febbraio 2017 - “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade”.

 

Contatto:
Laboratorio Analisi acqua e cromatografia
Ufficio Tutela acque
Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti
Laboratorio Analisi aria e radioprotezione
Laboratorio biologico
Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche