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Dal 27 aprile: vietato utilizzare prodotti fitosanitari dannosi alle api oltre i 750 metri di quota

In base ad un Decreto della Ripartizione agricoltura della Provincia a partire da giovedì 27 aprile sarà proibito l’impiego di prodotti fitosanitari dannosi alle api anche oltre i 750 metri di quota.

Da metà aprile il divieto è già in vigore per le zone frutticole al di sotto dei 750 metri di quota.

La Ripartizione provinciale Agricoltura ha stabilito con decreto i principi attivi, presenti in prodotti fitosanitari, considerati dannosi alle api. Ecco di seguito l'elenco dei principi attivi proibiti: Abamectin, Acrinathrin, a-Cypermethrin, Azinphos-methyl, Bifenthrin, Carbaryl, Cartap, Chlorpyriphos, Chlorpyriphos-methyl, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlorphos, Dimethoat, Diquat, Esfenvalerat, Etofenprox, Fenitrothion, Fenoxycarb, Flufenoxuron, Imidacloprid, Indoxacarb, Lambda cyhalothrin, Malathion, Methiocarb, Methomyl, Oxydemeton-methyl, Piperonylbutoxid, Pyrethrum-Extrakt, Pyridaben, Pyrimiphos-methyl, Spinosad, Teflubenzuron, Thiamethoxam, Trichlorfon, Triflumuron e Vamidothion. 

Da circa tre settimane sono inoltre entrate in vigore alcune misure di sicurezza finalizzate  a limitare la propagazione del cosiddetto “colpo di fuoco”, una malattia che colpisce le piante da frutta.

Dato che le api vengono considerate un vettore della propagazione della malattia anche quest’anno è entrata in vigore la proibizione di spostare le popolazioni di api da un impianto frutticolo all’altro.

Tale divieto rimarrà in vigore sino al 5 giugno prossimo. Sono consentite delle eccezioni se le api prima del trasferimento hanno trascorso almeno 48 ore al buio o se sono state tenute per almeno 72 ore ad almeno 1400 metri di quota.  

 

FG