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Obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Anche le imprese altoatesine che trasportano i propri rifiuti devono iscriversi nell’Albo nazionale gestori ambientali presso la Camera del commercio come previsto dalla normativa statale (articolo 212 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). È la conseguenza di una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato anticostituzionale l’iscrizione semplificata prevista dalla Provincia di Bolzano.

La Provincia di Bolzano aveva introdotto una regolamentazione autonoma, secondo la quale le imprese con l’iscrizione nel registro delle imprese erano automaticamente iscritte nell’Albo nazionale gestori ambientali.

Tale regolamentazione è stata dichiarata anticostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale (n. 350/2010), poiché nel settore ambiente secondo la Costituzione lo Stato ha competenza esclusiva e la Provincia di Bolzano non può emanare norme semplificate differenti.

Come comunica l’Ufficio amministrativo ambiente dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, per tale ragione anche le ditte altoatesine che trasportano rifiuti in proprio devono iscriversi ora all’Albo nazionale gestori ambientali presso la Camera di Commercio secondo la normativa statale. L’iscrizione riguarda si riferisce alle imprese che provvedono in proprio alla raccolta ed al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei propri rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chili o di 30 litri al giorno.

 

SA