News & Events

APPA: Nessuna sanzione emessa in riferimento al SISTRI

L'Agenzia provinciale per l'ambiente comunica che finora l'Ufficio gestione rifiuti non ha emesso alcuna sanzione riferita al SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le sanzioni emesse si riferiscono alla mancata o ritardata comunicazione ai registri statali di gestione di apparecchi elettrici ed elettronici, nonché di batterie ed accumulatori.

Nell'ambito del pacchetto di misure per il contenimento della spesa pubblica il Governo ha di recente abolito il SISTRI (sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti) Ma non vengono meno gli obblighi connessi con il Registro di carico e scarico dei rifiuti, il Formulario di identificazione die rifiuti e la dichiarazione annuale con MUD modello unico di dichiarazione dei rifiuti, come precisa l'Agenzia provinciale per l'ambiente.
Inoltre, l'APPA ricorda che in base ad accordi di settore la Provincia ha semplificato il trasporto di rifiuti propri da parte delle aziende agricole e delle imprese prevedendo per esse l'esenzione dall'iscrizione nel registro delle aziende produttrici di rifiuti in presenza di trasporto di rifiuti non pericolosi e di rifiuti paragonabili a quelli domestici. Inoltre, un'ulteriore eccezione è prevista per le aziende agricole per il trasporto di rifiuti pericolosi, quali ad esempio gli anticrittogamici. Le aziende, senza obbligo di iscrizione nel registro delle azioende specializzate, possono trasportare rifiuti di questo tipo ad un centro di raccolta pubblico o ad una ditta specializzata per una quantità di 30 chili o 30 litri al giorno e di al massimo 100 chili o 100 litri all'anno.
Entrambi gli accordi, come sostiene l'APPA, sono esclusi dall'ordinanza che abolisce il SISTRI ed in tal modo validi a tutti gli effetti.
Per quanto attiene gli importi versati e la restituzione delle chiavette USB con firma digitale utilizzati per le operazioni di comunicazione sul portale del SISTRI in Internet si è in attesa di un'apposita regolamentazione da Roma.

SA