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È necessario denunciare il possesso di scoiattoli non autoctoni

Tre specie di scoiattoli non autoctoni costituiscono un pericolo per le specie di scoiattoli locali. Un Decreto pubblicato nei giorni scorsi ne vieta il commercio, l'allevamento e la detenzione su tutto il territorio nazionale e prevede l’obbligo di denuncia presso gli organi competenti. Sono previste pesanti sanzioni amministrative e penali per i trasgressori.

Scoiattolo di pallas

L'Ufficio caccia e pesca informa che recentemente tre specie di scoiattoli alloctoni e precisamente: Sciurus carolinensis (scoiattolo di pallas/Pallas Hörnchen), Callosciurus erythraeus (scoiattolo grigio nord-americano/Grauhörnchen), e Sciurus niger (scoiattolo volpe/Fuchshörnchen) sono state inserite in allegato "B" al Regolamento comunitario CITES (acronimo per la Convenzione internazionale di Washington a tutela delle specie di animali e piante selvatiche minacciate d'estinzione) n. 338/97; ciò non perché effettivamente minacciate d'estinzione, bensì perché l'eventuale immissione delle stesse nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per le specie di scoiattoli indigeni.

L'Ufficio caccia e pesca sottolinea che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2013, sono vietati su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli alloctoni, inseriti nell'allegato B del regolamento comunitario (CE) n. 338/97.

In base a quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (3 maggio 2013) i soggetti che a qualunque titolo detengano esemplari di scoiattoli alloctoni dovranno farne denuncia presso i competenti uffici del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato (per la Provincia di Bolzano il servizio territoriale CITES presso l'Ufficio caccia e pesca, 39100 Bolzano, che ha sede in via Brennero, 6), utilizzando l'apposito modulo.

Il successivo articolo 4 prevede deroghe al divieto di commercio disposto dal citato articolo 2; nella fattispecie è consentita, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la vendita di esemplari di scoiattoli alloctoni introdotti sul territorio nazionale antecedentemente o entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Si fa presente, che con l'inserimento delle citate specie in allegato "B" al Regolamento (CE) 338/97 vige l'obbligo di denunciare l'eventuale nascita di piccoli al servizio territoriale CITES presso l'Ufficio caccia e pesca entro 10 gg. dall'evento.

Le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:

  • - sanzione amministrativa minima di 3.098 € per la mancata denuncia di detenzione
  • - sanzione amministrativa minima di 258 € per la mancata denuncia di nascita.
  • - sanzioni di carattere penale per chi introduce sul territorio nazionale esemplari delle tre specie passati i 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (dopo il 2 di Aprile 2013) o commercia le stesse passati i 6 mesi dalla pubblicazione (dopo il 2 di agosto 2013).

Per la denuncia di possesso è obbligatorio l'uso dei moduli scaricabili dal sito  http://www.provincia.bz.it/foreste/autorizzazioni/cites.asp.
La denuncia di nascita può essere effettuata anche in forma diversa.

FG

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