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Prorogato fino al 15 ottobre 2014 il termine per adeguare i modelli di libretto ed i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale

Tutti gli impianti esistenti e nuovi di riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti secondo il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74 di un libretto di impianto a partire dal 1 giugno 2014.

Con Decreto del 20.06.2014 detto termine è stato prorogato fino al 15 ottobre 2014.

In questo nuovo libretto dovranno essere riportati tutti i dati generali degli impianti e i risultati delle manutenzioni, delle ispezioni e delle misurazioni di efficienza energetica.

Contemporaneamente è stato prorogato fino al 15 ottobre 2014 anche il termine per la redazione di un rapporto di efficienza energetica per impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Gli impianti alimentati interamente da fonti di energia rinnovabili sono esonerati da tale obbligo.

PS