Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)
Acustica nella pianificazione territoriale
La legge provinciale n. 20 del 5 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, definisce le 6 classi acustiche (I, II, III, IV, V, VI) che possono essere assegnate alle diverse aree del territorio e che di norma corrispondono alle zone urbanistiche identificate nel P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale).
Le classi acustiche, che prevedono ciascuna valori limite di immissione specifici, permettono ad utenti e progettisti di poter identificare in modo univoco il limite vigente in una certa area del territorio comunale.
La medesima legge introduce inoltre il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), ovvero un piano approvato dal Comune che suddivide il territorio in aree omogenee sotto il profilo del clima acustico.
Scopo e procedura di approvazione del P.C.C.A.
Il P.C.C.A. è uno strumento di governo del territorio che permette la pianificazione acustica al fine di prevenire l’inquinamento acustico e tutelare popolazione e ambiente.
Il P.C.C.A. viene deliberato con una procedura di approvazione comunale e prevede l’assegnazione di una classe acustica per ogni area che non descriva solo la destinazione urbanistica, ma soprattutto il prevalente ed effettivo utilizzo dell’area al momento della redazione del piano.
Per approfondimenti si rimanda al documento “Linee guida per l'elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A)”.
Durante la fase di approvazione, l'ufficio tecnico incaricato dal comune deve preparare anche uno shapefile contenente la descrizione grafica del piano approvato. Lo shapefile al momento della consegna dovrà rispettare le caratteristiche previste dalle "Linee guida per l'elaborazione dello shapefile della proposta di P.C.C.A.". Nelle Linee guida è descritta anche una via di elaborazione del dato GIS raccomandata.
Dettagli e modulistica
Rumore - Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A)
Tutti i comuni sono tenuti ad elaborare il Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) ovvero ad individuare la classe acustica di tutte le aree del territorio comunale tenendo conto del loro prevalente ed effettivo utilizzo. Di regola le...
Valori limite vigenti in acustica
Per determinare il valore limite vigente in una certa area del territorio vi sono due modalità distinte:
1. Nei Comuni che non hanno ancora approvato il P.C.C.A.:
valgono i limiti previsti dalla classificazione automatica prevista nella tabella 1 - sezione B dell’Allegato A della L.P. 20/2012. Tale tabella assegna, tramite una classificazione automatica, una classe acustica ad ogni destinazione urbanistica.
Si ricorda che tale assegnazione automatica è solo una forma transitoria di zonizzazione acustica che decade automaticamente con l´approvazione del P.C.C.A..
2. Nei Comuni che hanno approvato il P.C.C.A.:
per ciascuna area comunale valgono le classi acustiche assegnate dal piano ai sensi della tabella 1 - sezione A dell'Allegato A della L.P. 20/2012.
Per la consultazione delle classi acustiche dei comuni che hanno approvato il P.C.C.A., si rimanda alla cartografia dedicata.
Variazioni del P.C.C.A. vigente in sede di variazione urbanistica del P.U.C.
La classificazione acustica di un comune, inizialmente definita con l’approvazione del P.C.C.A., si modifica nel tempo come conseguenza delle nuove esigenze di pianificazione territoriale (art. 6 della L.P. 20/2012).
Per il Comune infatti è prevista la possibilità di cambiare la classe acustica di una zona, qualora questa sia oggetto di una variazione del P.U.C..
Nella richiesta di variazione urbanistica di una zona il comune, in sede di procedimento di modifica del Piano urbanistico comunale (P.U.C.), deve indicare sempre la classe acustica della nuova zona urbanistica (L.P. 20/2012).
La scelta della nuova classe acustica, che ha luogo tramite il procedimento di variazione urbanistica di una o più zone del P.U.C., è una competenza comunale che si concretizza con Deliberazione del Consiglio Comunale.
Durante l’iter autorizzativo della nuova zona urbanistica, il Comune valuta la classe acustica proposta dall'ufficio tecnico e la approva o modifica in conformità alla L.P. 20/2012 e tenendo conto del P.C.C.A. vigente. Tale decisione spetta al Consiglio Comunale.
Si ricorda che “nel piano urbanistico comunale (P.U.C.) sono consentiti l’individuazione, la modifica o l’ampliamento di zone, purché i valori limite non si discostino in misura superiore da 5 dB(A) da quelli delle zone confinanti, anche se appartenenti a comuni vicini.”
Una deroga a quanto espresso, è permessa solo in presenza di una valutazione d’impatto acustico redatta da un/a tecnico/a competente in acustica, che dimostri il rispetto dei valori limite oppure la previsione di opportune misure di contenimento del rumore.
L'ufficio tecnico incaricato di predisporre la documentazione di richiesta della variazione urbanistica, dopo aver consultato il P.C.C.A. vigente, deve scegliere e dichiarare la classe acustica della nuova zona urbanistica compilando l’apposito “Modulo di scelta della classe acustica”.
Nella scelta della classe acustica di una nuova zona urbanistica, l’Allegato A costituisce pertanto solo una prima indicazione. La nuova classe acustica individuata come primo tentativo tramite l’Allegato A, deve poi essere adeguata alla situazione esistente nel P.C.C.A. prestando particolare attenzione alla situazione acustica delle zone limitrofe. Per garantire nel tempo l’efficacia del P.C.C.A. è infatti fondamentale che le scelte di classe acustica effettuate in occasione della stesura ed approvazione del P.C.C.A. siano considerate anche in fase di variazione urbanistica.
Il “Modulo di scelta della classe acustica” è il documento ufficiale approvato con Decreto della Direzione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima n. 558 del 18.01.2019, che permette una valutazione guidata in linea con le direttive della L.P. 20/2012 e una scelta consapevole della classe acustica in armonia con quanto già presente nel P.C.C.A..
Il "Modulo di scelta della classe acustica" è strutturato per contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione del clima acustico, e diventa pertanto l’unico modello da utilizzare nelle variazioni urbanistiche per esprimere le valutazioni acustiche del comune.
Nei casi eccezionali in cui:
- la nuova zona urbanistica abbia una classe acustica che si discosti di più di una classe (5 dB(A)) dalla classificazione acustica di una zona limitrofa;
oppure
- la nuova zona urbanistica appartenga alle classi acustiche I, II o III e si trovi ad una distanza inferiore a 50 metri dal confine della linea ferroviaria del Brennero o da strade con un volume di traffico superiore a 3 milioni di veicoli all’anno;
la documentazione che accompagna la variazione urbanistica dovrà essere corredata da una valutazione d’impatto acustico redatta da un/a tecnico/a competente in acustica che compila e sottoscrive anche il “Modulo di scelta della classe acustica”.
Cartografia dei P.C.C.A.
La cartografia dei P.C.C.A. vigenti è consultabile sul sito Internet del Consorzio dei Comuni e sul sito internet di ogni singolo comune.
Dopo l’approvazione definitiva della nuova zona urbanistica, l’eventuale modifica della classe acustica dovrà essere riportata sul sito internet del Consorzio dei comuni ed inserita nella relativa cartografia. Per sostenere l’attività dei comuni ed al tempo stesso garantire una corretta informazione per il pubblico, l’aggiornamento della cartografia del piano viene curato dall’Ufficio Aria e rumore in collaborazione con il Consorzio dei comuni.
Nota: Il P.C.C.A. del Comune di Castelrotto pubblicato sul WebGis Maps del Consorzio dei Comuni si riferisce alla prima versione del piano e non contiene gli aggiornamenti successivi.
Download del file shape del P.C.C.A.
Al seguente link è possibile trovare la guida per scaricare i file shape dei P.C.C.A.
Comuni che non hanno approvato il P.C.C.A.
Per i comuni che non hanno approvato un P.C.C.A. si applicano le indicazioni di cui alla Tabella 1 - sezione B dell’Allegato A della L.P. 20/2012. La tabella fornisce una classe acustica ad ogni destinazione urbanistica tramite una classificazione automatica.
Le variazioni urbanistiche che intervengono per i comuni senza P.C.C.A., sono comunque soggette al rispetto di quanto previsto in materia di inquinamento acustico ai sensi dell´art. 6 della L.P. 20/2012.
Si ricorda che anche per i comuni senza P.C.C.A. “nel piano urbanistico comunale (P.U.C.) sono consentiti l’individuazione, la modifica o l’ampliamento di zone, purché i valori limite non si discostino in misura superiore da 5 dB(A) da quelli delle zone confinanti, anche se appartenenti a comuni vicini.”
Una deroga a quanto espresso è permessa solo in presenza di una valutazione d’impatto acustico redatta da un/a tecnico/a competente in acustica che dimostri il rispetto dei limiti oppure la previsione di opportune misure di contenimento del rumore.
Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione
Contatto: Ufficio Aria e rumore