Depositi per effluenti di allevamento

Depositi per effluenti di allevamento

Le norme di buona pratica agricola sono regolate dall’art. 44 della legge provinciale n. 8 del 18 giugno 2002 e dal Capo II del Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21 gennaio 2008.

Le modalità di stoccaggio sono finalizzate a garantire la protezione dell’ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti di allevamento, rendendoli disponibili all’utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l’utilizzazione.
Per lo stoccaggio dei letami sono realizzate apposite platee impermeabili, munite di idoneo muro perimetrale avente un’altezza minima di un metro con almeno un’apertura per l’accesso dei mezzi meccanici per l’asportazione del materiale; in caso di necessità l’accesso va munito di idoneo sistema di chiusura che impedisca la fuoriuscita di letame.
Le vasche di stoccaggio per i liquami ed il liquiletame sono realizzate a perfetta tenuta.

 

depositi effluenti

Gli allevamenti con più di due UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, aventi le seguenti capacità minime:

  1. Bovini e suini
    Letame - liquame: platea di stoccaggio per il letame con superficie di 3 m2/UBA e vasca di stoccaggio dei liquami con un volume di 3 m3/UBA;
    Liquiletame: vasca di stoccaggio con volume di 9 m3/UBA;
  2. Ovini, caprini e avicoli
    Letame: per l’allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio; per altri tipi d’allevamento è richiesta una platea di stoccaggioper il letame con una superficie pari a 1 m2/UBA;
    Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 1 m3/UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio di letame è coperta;
  3. Equini
    Letame: platea di stoccaggio per il letame con una superficie di 2 m2/UBA;
    Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 0,5 m3/UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio per il letame è coperta
  4. Nel caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l’anno all’aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

È vietato lo scarico di liquami e di liquiletame di origine zootecnica nella rete fognaria.

Esempi di depositi effluenti non idonei

 

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Ufficio Tutela acque