Prodotti fitosanitari

Le norme di buona pratica agricola sono regolate dall’art. 44 della legge provinciale n. 8 del 18 giugno 2002 e dal Capo II del Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21 gennaio 2008.

L'uso e la conservazione di  prodotti fitosanitari deve avvenire in modo corretto per evitare danni all'ambiente e alle acque in particolare.
Lo stoccaggio avviene in locali adibiti alla conservazione di prodotti fitosanitari, non soggetti a pericolo di inondazione, con fondo impermeabile, freschi, protetti dal gelo, a prova di fuoco e aerati. I prodotti con l’indicazione “molto tossici” oppure “nocivi” sono conservati in armadietti o locali dotati di chiusura propria, sui quali è riportata la scritta “Veleno”. Le confezioni già aperte o danneggiate vanno chiuse per evitare la fuoriuscita o lo spargimento di pericolosi vapori.
L’approntamento della miscela nelle sue fasi di riempimento, preparazione e travaso avviene in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul terreno e nelle acque. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di questi prodotti è vietato in prossimità di corsi d’acqua, fossi, pozzi e sorgenti. Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere sparse esclusivamente sul proprio terreno.
Lo spargimento viene effettuato in modo tale da non inquinare acque superficiali.

 

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Ufficio Tutela acque